Statuto
COSTITUZIONE
1. È costituita in Roma, con sede in via Livorno 36, l’associazione culturale denominata AIPPC – Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia,
2. L’associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.
FINALITÀ
1. L’associazione ha le seguenti finalità:
- Ispirandosi ad un’antropologia cristiana, promuovere il rinnovamento delle scienze del comportamento umano verso una psicologia che non sia disgiunta dalle profonde verità sull’uomo, nella sua realtà di mistero e di immagine di Dio.
- Promuovere una autentica riflessione circa gli aspetti etici e deontologici delle professioni inerenti la salute mentale, con particolare riferimento all’insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica.
- Promuovere un approccio interdisciplinare allo studio dell’uomo attraverso un dialogo interdisciplinare tra la psicologia, l’antropologia e la teologia.
2. L’associazione persegue le proprie finalità nel seguente modo:
- promuovendo convegni, iniziative di studio, pubblicazioni, attività editoriali, iniziative di formazione ed ogni altra azione che favorisca il raggiungimento delle finalità dell’associazione;
- mettendo in atto ogni azione che consenta il raggiungimento delle finalità dell’associazione.
ORGANI
1. Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei revisori.
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi da altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare e respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 18;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da almeno due membri e sino ad un massimo di sette membri. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario;
- assumere il personale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
PRESIDENTE
1. Il Presidente che è anche Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 4 comma 3 e art. 5 comma 3.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino a nuove elezioni da tenersi entro trenta giorni.
VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
IL TESORIERE
1. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e il bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
2. Provvede alla tenute dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della do*****entazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
3. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
IL SEGRETARIO
1. Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti, provvede al disbrigo della corrispondenza.
2. E’ il capo del personale.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea e che non ricoprano nessuna altra carica associativa. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.
Il lodo emesso è inappellabile.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea e che non ricoprano nessun altra carica associativa. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
GRATUITA’ DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
BILANCIO
1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciati ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
ADERENTI
1. Oltre ai soci fondatori, sono aderenti all’associazione coloro che in possesso del requisito della laurea in psicologia o della specializzazione, se medico, in psichiatria o psicologia, ne facciano richiesta sottoscrivendo il presente statuto, e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione;
- per dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in definitiva. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
1. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’associazione.
2. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di collaborare fattivamente all’attività dell’associazione.
QUOTA SOCIALE
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale: non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
RISORSE ECONOMICHE
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- corrispettivi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del tesoriere.
MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno il trenta per cento degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’associazione.
NORME E RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.